Assai interessante, tanto sotto il profilo giuridico quanto sociale è la sentenza 15 ottobre – 29 novembre 2021, n. 43887 (testo in calce) della Corte di Cassazione, sezione II penale, pronunciatasi in tema di ricettazione in relazione a documenti identificativi (carta d’identità, patente di guida e tessera sanitaria) altrui.
Il caso è giunto all’attenzione della Suprema Corte sull’impugnazione proposta dall’imputato della Sentenza di condanna resa dalla Corte d’Appello di Roma, a conferma di quella resa in primo grado dal Tribunale capitolino. Con ricorso per cassazione l’imputato aveva sostenuto che mancava l’elemento costitutivo del reato di ricettazione in quanto al momento del fatto l’appropriazione di cose smarrite, quale reato presupposto della ricettazione ed originariamente previsto e punito dall’art. 647 c.p., era stato da tempo abrogato.
I Giudici di Piazza Cavour, applicando alla fattispecie un principio precedentemente reso in materia di assegni, carte di credito e postepay, hanno ritenuto comunque sussistente la penale responsabilità sussistendo il reato presupposto del furto (e non dell’abrogato delitto di cui all’art. 647 c.p.). Ciò così affermando: “il delitto presupposto alla ricettazione in giudizio e’ il furto e non l’appropriazione di cose smarrite, dovendosi ribadire il principio di diritto secondo cui “nell’ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest’ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l’ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l’integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori” (Sez. 2 -, Sentenza n. 4132 del 18/10/2019, Slavov, Rv. 278225 – 01)”.
Il richiamo ad un principio emesso nel pur (apparentemente) diverso ambito delle carte di credito e degli assegni viene espressamente motivato dalla Suprema Corte nella Sentenza in commento, ove infatti si sottolinea che la differenza tra il reato di furto e quello di appropriazione di cose smarrite risiede nell’identificabilità di chi è titolare e/o proprietario della cosa: “quando quest’ultimo sia ben identificato, il ritrovatore -ai sensi dell’articolo 627 c.c.,- ha l’obbligo di restituirlo al proprietario che -proprio in ragione della sua certa identificabilita’- conserva il pieno dominio sulla cosa mobile; dominio che viene meno solo in ragione della mancata restituzione, che viene ad atteggiarsi alla stregua di uno spossessamento e, dunque, di un furto consapevole”.
A conclusione dell’iter motivazionale, chiosa la Suprema Corte affermando che sussiste quindi il reato presupposto di furto, dovendosi escludere che nella fattispecie in esame potesse configurarsi quello (abrogato) di appropriazione di cose smarrite: “Difatti, ai fini della configurabilita’ del delitto di cui all’articolo 647 c.p., e’ richiesta la sussistenza di tre presupposti: che la cosa rinvenuta sia uscita dalla sfera di sorveglianza del detentore; che sia impossibile per il legittimo detentore ricostruire sulla cosa il primitivo potere di fatto per ignoranza del luogo ove la stessa si trovi; che siano assenti segni esteriori pubblicitari tali da consentire di identificare il legittimo possessore (Sez. 5, n. 11860 del 22/09/1998, Rv. 211920). E nel caso in esame invece i segni esteriori del bene erano certi ed evidenti, tali da attestare nei confronti di chiunque la sua appartenenza ad un preciso legittimo titolare”.
Pubblicato su Altalex il 26.1.2022
