Assai interessante è la recentissima Sentenza della Corte di Cassazione n. 29850 dello scorso maggio, pronunciatasi nuovamente in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, con l’aggravante dei “più fatti” di cui all’art. 219 co. 2 L.F. Il caso è giunto all’attenzione della Suprema Corte sull’impugnazione proposta dagli imputati della Sentenza di condanna resa dalla Corte d’Appello di Ancona, la quale aveva confermato (salvo rideterminazione della pena) la pronuncia di primo del Tribunale del medesimo capoluogo. Nel rigettare i ricorsi, la Suprema Corte prende le mosse dal richiamo dei già espressi principi sia riguardo la configurazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale quale reato di pericolo sia sulla ricerca degli “indici di fraudolenza” ai fini dell’accertamento dell’elemento oggettivo e del dolo generico (cfr. sul punto anche un precedente articolo redatto dal sottoscritto e pubblicato in Altalex.it il 27.8.2021). Sempre in punto di elemento oggettivo e con specifico riferimento all’aspetto probatorio, merita indubbiamente menzione il riferimento di cui alla Sentenza in questione “ai principi accreditati dalla giurisprudenza prevalente in tema di prova della bancarotta per distrazione, attestati sulla affermazione secondo cui ben puo’ operare il meccanismo della presunzione dalla dolosa distrazione, rilevante, ai sensi dell’articolo 192 c.p.p., al fine di affermare la responsabilita’ dell’imputato, nel caso di un ingiustificato mancato rinvenimento, all’atto della dichiarazione di fallimento, di beni e valori societari, a condizione che sia accertata la previa disponibilita’, da parte dell’imputato, di detti beni o attivita’ nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione”. A questo punto, i Giudici di Piazza Cavour sono passati all’analisi dell’elemento soggettivo, così esordendo: “si ritiene che non sono necessari, per la sussistenza del dolo generico, la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, ne’ lo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229/13 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932; corf., ex plurimis, Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv. 260407; Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251214), richiedendosi piuttosto che oggetto di consapevolezza sia, in relazione alla concreta situazione della societa’, l’incidenza dell’atto distrattivo sulle prospettive di soddisfacimento concorsuale dei creditori”. Posto ciò ma con diretta rilevanza ai fini della decisione, la Suprema Corte ha poi proseguito richiamato altri precedenti pronunce tra cui la Sentenza n. 38396 del 2017: “la casistica giurisprudenziale consegna, non sporadicamente, casi in cui la fattispecie concreta da’ conto, in termini di immediata evidenza dimcstrativa (e al di fuori di qualsiasi logica presuntiva), della “fraudolenza” del patrimoniale e, dunque, non solo dell’elemento materiale, ma anche del dolo del reato in esame: cio’ in ragione dei piu’ vari fattori, quali, ad esempio, il collocarsi del singolo fatto in una sequenza di condotte di spoliazione dell’impresa poi fallita ovvero in una fase di gia’ conclamata decozione della stessa”. Sulla scorta di tali premesse, la stessa Suprema Corte ha ritenuto quali “indici di fraudolenza” gli ingenti prelievi, la vendita sottocosto di rami d’azienda, incassi non versati ed anomale gestioni di importi rilevanti: operazioni poste in essere quando era già palese il dissesto economico e finanziario . Indici di fraudolenza su cui, a detta dei Giudici di Piazza Cavour, correttamente aveva la Corte d’Appello ritenuto sussistente “la consapevolezza di porre in essere attivita’ distrattive di consistente rilievo economico – e dunque necessariamente depauperative della garanzie del ceto creditorio – in un momento di crisi economica gia’ conclamata”.
Pubblicato su Altalex il 2.11.22
