Obbligo di mantenimento anche per chi è disoccupato

L’articolo 570 c.p. – violazione degli obblighi di assistenza familiare – stabilisce che chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 103 a € 1.032. Si tratta di un delitto punibile a titolo di dolo, ed è necessario precisare come il bene giuridico tutelato dalla predetta norma deve essere riconosciuto nella sfera dei rapporti interindividuali che si sviluppano nell’ambito del nucleo familiare, frammentandosi nelle singole posizioni di obbligo il cui inadempimento assume rilievo penalistico. I Giudici del Tribunale di Pescara con la sentenza n. 314 del 28 aprile 2020 in relazione alla responsabilità penale ex art. 570 c.p. hanno stabilito che al fine di provare l’impossibilità ad adempiere agli obblighi di assistenza familiare non è sufficiente la mera documentazione formale dello stato di disoccupazione e neppure la condizione di malattia e di mancanza di lavoro. Altresì, la condizione di impossibilità economica che deve essere provata dall’ obbligato vale come scriminante soltanto se essa sia assoluta e si estenda a tutto il periodo di tempo in cui si sono reiterate le inadempienze. L’attuale emergenza sanitaria ha determinato limitazioni alla mobilità personale e la chiusura di varie attività tra le quali quelle ristorative, commerciali e produttive con la conseguente crisi del sistema economico dell’intero Paese. Infatti, in questo momento di difficoltà soprattutto per i lavoratori autonomi, la mancanza di liquidità costituisce un concreto impedimento ad adempiere prestazioni di carattere economico, tra cui il mantenimento dei figli o del (ex) coniuge. Pertanto concreta è l’eventualità di risultare inadempiente e di incorrere nei reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Occorre però precisare che un singolo episodio di omesso versamento dell’assegno di mantenimento in favore della prole e/o del coniuge non costituisce reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.). Invero, gli illeciti previsti dalla norma hanno natura permanente e richiedono, quindi, che la condotta si sia protratta nel tempo in modo continuativo, determinando una lesione costante alla sfera giudica degli aventi diritto al contributo economico, affettivo o educativo. Ne risulta che se l’attuale paralisi del sistema economico abbia impedito al soggetto obbligato di poter creare reddito sufficiente per la propria sopravvivenza, tale circostanza non potrà essere intesa quale causa dell’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 570 c.p. per inadempienze proprio perché sarebbero indipendenti dalla volontà dello stesso. Al tempo stesso, però, tale situazione non può rappresentare pretesto per sottrarsi volontariamente ai propri obblighi familiari.DOTT.SSA FRANCESCA D’ANTONI
