Ancora l’Avvocato De Stefano su Altalex: l’elemento soggettivo nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.

Assai interessante è la recentissima Sentenza della Corte di Cassazione n. 29850 dello scorso maggio, pronunciatasi nuovamente in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, con l’aggravante dei “più fatti” di cui all’art. 219 co. 2 L.F. Il caso è giunto all’attenzione della Suprema Corte sull’impugnazione proposta dagli imputati della Sentenza di condanna resa dalla Corte d’Appello di Ancona, la quale aveva confermato (salvo rideterminazione della pena) la pronuncia di primo del Tribunale del medesimo capoluogo. Nel rigettare i ricorsi, la Suprema Corte prende le mosse dal richiamo dei già espressi principi sia riguardo la configurazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale quale reato di pericolo sia sulla ricerca degli “indici di fraudolenza” ai fini dell’accertamento dell’elemento oggettivo e del dolo generico (cfr. sul punto anche un precedente articolo redatto dal sottoscritto e pubblicato in Altalex.it il 27.8.2021). Sempre in punto di elemento oggettivo e con specifico riferimento all’aspetto probatorio, merita indubbiamente menzione il riferimento di cui alla Sentenza in questione “ai principi accreditati dalla giurisprudenza prevalente in tema di prova della bancarotta per distrazione, attestati sulla affermazione secondo cui ben puo’ operare il meccanismo della presunzione dalla dolosa distrazione, rilevante, ai sensi dell’articolo 192 c.p.p., al fine di affermare la responsabilita’ dell’imputato, nel caso di un ingiustificato mancato rinvenimento, all’atto della dichiarazione di fallimento, di beni e valori societari, a condizione che sia accertata la previa disponibilita’, da parte dell’imputato, di detti beni o attivita’ nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione”. A questo punto, i Giudici di Piazza Cavour sono passati all’analisi dell’elemento soggettivo, così esordendo: “si ritiene che non sono necessari, per la sussistenza del dolo generico, la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, ne’ lo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229/13 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932; corf., ex plurimis, Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv. 260407; Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251214), richiedendosi piuttosto che oggetto di consapevolezza sia, in relazione alla concreta situazione della societa’, l’incidenza dell’atto distrattivo sulle prospettive di soddisfacimento concorsuale dei creditori”. Posto ciò ma con diretta rilevanza ai fini della decisione, la Suprema Corte ha poi proseguito richiamato altri precedenti pronunce tra cui la Sentenza n. 38396 del 2017: “la casistica giurisprudenziale consegna, non sporadicamente, casi in cui la fattispecie concreta da’ conto, in termini di immediata evidenza dimcstrativa (e al di fuori di qualsiasi logica presuntiva), della “fraudolenza” del patrimoniale e, dunque, non solo dell’elemento materiale, ma anche del dolo del reato in esame: cio’ in ragione dei piu’ vari fattori, quali, ad esempio, il collocarsi del singolo fatto in una sequenza di condotte di spoliazione dell’impresa poi fallita ovvero in una fase di gia’ conclamata decozione della stessa”. Sulla scorta di tali premesse, la stessa Suprema Corte ha ritenuto quali “indici di fraudolenza” gli ingenti prelievi, la vendita sottocosto di rami d’azienda, incassi non versati ed anomale gestioni di importi rilevanti: operazioni poste in essere quando era già palese il dissesto economico e finanziario . Indici di fraudolenza su cui, a detta dei Giudici di Piazza Cavour, correttamente aveva la Corte d’Appello ritenuto sussistente “la consapevolezza di porre in essere attivita’ distrattive di consistente rilievo economico – e dunque necessariamente depauperative della garanzie del ceto creditorio – in un momento di crisi economica gia’ conclamata”. Pubblicato su Altalex il 2.11.22

L’Avvocato De Stefano su Altalex: l’impossessamento di carte altrui ed il reato di ricettazione

Assai interessante, tanto sotto il profilo giuridico quanto sociale è la sentenza 15 ottobre – 29 novembre 2021, n. 43887 (testo in calce) della Corte di Cassazione, sezione II penale, pronunciatasi in tema di ricettazione in relazione a documenti identificativi (carta d’identità, patente di guida e tessera sanitaria) altrui. Il caso è giunto all’attenzione della Suprema Corte sull’impugnazione proposta dall’imputato della Sentenza di condanna resa dalla Corte d’Appello di Roma, a conferma di quella resa in primo grado dal Tribunale capitolino. Con ricorso per cassazione l’imputato aveva sostenuto che mancava l’elemento costitutivo del reato di ricettazione in quanto al momento del fatto l’appropriazione di cose smarrite, quale reato presupposto della ricettazione ed originariamente previsto e punito dall’art. 647 c.p., era stato da tempo abrogato. I Giudici di Piazza Cavour, applicando alla fattispecie un principio precedentemente reso in materia di assegni, carte di credito e postepay, hanno ritenuto comunque sussistente la penale responsabilità sussistendo il reato presupposto del furto (e non dell’abrogato delitto di cui all’art. 647 c.p.). Ciò così affermando: “il delitto presupposto alla ricettazione in giudizio e’ il furto e non l’appropriazione di cose smarrite, dovendosi ribadire il principio di diritto secondo cui “nell’ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest’ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l’ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l’integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori” (Sez. 2 -, Sentenza n. 4132 del 18/10/2019, Slavov, Rv. 278225 – 01)”. Il richiamo ad un principio emesso nel pur (apparentemente) diverso ambito delle carte di credito e degli assegni viene espressamente motivato dalla Suprema Corte nella Sentenza in commento, ove infatti si sottolinea che la differenza tra il reato di furto e quello di appropriazione di cose smarrite risiede nell’identificabilità di chi è titolare e/o proprietario della cosa: “quando quest’ultimo sia ben identificato, il ritrovatore -ai sensi dell’articolo 627 c.c.,- ha l’obbligo di restituirlo al proprietario che -proprio in ragione della sua certa identificabilita’- conserva il pieno dominio sulla cosa mobile; dominio che viene meno solo in ragione della mancata restituzione, che viene ad atteggiarsi alla stregua di uno spossessamento e, dunque, di un furto consapevole”. A conclusione dell’iter motivazionale, chiosa la Suprema Corte affermando che sussiste quindi il reato presupposto di furto, dovendosi escludere che nella fattispecie in esame potesse configurarsi quello (abrogato) di appropriazione di cose smarrite: “Difatti, ai fini della configurabilita’ del delitto di cui all’articolo 647 c.p., e’ richiesta la sussistenza di tre presupposti: che la cosa rinvenuta sia uscita dalla sfera di sorveglianza del detentore; che sia impossibile per il legittimo detentore ricostruire sulla cosa il primitivo potere di fatto per ignoranza del luogo ove la stessa si trovi; che siano assenti segni esteriori pubblicitari tali da consentire di identificare il legittimo possessore (Sez. 5, n. 11860 del 22/09/1998, Rv. 211920). E nel caso in esame invece i segni esteriori del bene erano certi ed evidenti, tali da attestare nei confronti di chiunque la sua appartenenza ad un preciso legittimo titolare”. Pubblicato su Altalex il 26.1.2022

Movimentazioni di denaro e bancarotta fraudolenta per distrazione

Estremamente interessante è la sentenza 18 febbraio – 29 luglio 2021, n. 29864 (testo in calce) della Corte di Cassazione, pronunciatasi in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, reato previsto e punito dall’art. 216 L.F. (“È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che: 1) ha distratto (….) in tutto o in parte i suoi beni”). Il caso è giunto all’attenzione della Suprema Corte sull’impugnazione proposta dall’imputato della Sentenza di condanna resa dalla Corte d’Appello di Bologna, la quale aveva ribaltato la pronuncia assolutoria resa in primo grado dal Tribunale di Rimini. Proprio per tale motivo ed atteso che con ricorso per cassazione l’imputato aveva lamentato nella sentenza della corte territoriale il travisamento della prova testimoniale e documentale, i Giudici di Piazza Cavour hanno dapprima affrontato in modo piuttosto approfondito il tema della rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale (art. 603 c.p.p.), ripercorrendo sul punto i precedenti insegnamenti giurisprudenziali in materia a cominciare dalla Sentenza “Dasgupta” a Sezioni Unite (Cass. Pen., Sez. Un., 28 aprile 2016 n. 27620). Esaurita l’anzidetta questione processuale, la Suprema Corte è passata all’analisi della condotta contestata asseritamente distrattiva – e quindi della relativa fattispecie di reato oggetto del capo d’imputazione – che sarebbe consistita nel prelievo di somme di denaro dalle casse societarie. La decisione cui è giunta la Suprema Corte muove innanzitutto dalla considerazione, assai interessante, per cui la sentenza assolutoria del Tribunale riminese aveva richiamato un “principio affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di ‘indici di fraudolenza’, rinvenibili ad esempio nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo alla cointeressa dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa”. Sulla scorta di una così chiara e completa premessa, prosegue la Sentenza in questione affermando che gli “indici di fraudolenza” erano stati esclusi dal Giudice di primo grado in quanto l’imputato, imprenditore edile a capo di un gruppo avente ad oggetto costruzione e vendita di unità immobiliare, aveva in realtà posto in essere operazioni finalizzate a salvare l’azienda, volte a conseguire entrate utili per coprire i debiti e pagare le spese correnti. In particolare, era stato positivamente valorizzato sia l’intervenuto concordato preventivo con le Banche sia la sottoscrizione di contratti di locazione produttivi di utili sia soprattutto il diversificato intervento dell’imprenditore sul patrimonio immobiliare, allorché aveva dato precedenza all’ultimazione di quegli immobili che potevano essere posti in locazione rispetto agli appartamenti in costruzione (bloccando quest’ultimi). Proprio sul punto, conclude la Suprema Corte che “come dimostrato dal ricorrente, dai partitari che la curatrice ha esaminato, allegati al ricorso, si evince che gli esborsi di denaro di cui essi danno contezza sono stati indicati con la dicitura ‘pagamenti fornitori’ che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbero proprio i fornitori che hanno prestato la loro opera ed i loro servizi per consentire il completamento degli appartamenti” grazie ai quali l’imputato si riprometteva di dar sostegno finanziario all’azienda. Oltre alle suesposte conclusioni, non si possono trascurare le precedenti considerazioni contenute nella recentissima Sentenza della Cassazione riguardo l’elemento oggettivo e soggettivo che connotano e devono presiedere la fattispecie criminosa per distrazione: “integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l’apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori…….Distrazione, in relazione alla quale va parametrato l’elemento soggettivo del reato, costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni assunte”. Pubblicato su Altalex il 27.8.2021 Avv. Michele De Stefano

Fac-simile richiesta rilascio formula esecutiva telematica.

a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 137 del 28-10-2020 la è possibile richiedere ed ottenere telematicamente di copie esecutive delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria attraverso il deposito telematico di un’istanza

Decreto Riaperture

Il nuovo decreto-legge che sta per entrare in vigore avrà effetto dal 27 aprile
La novità più significativa è l’introduzione dei cosiddetti certificati verdi che rappresenteranno un titolo abilitativo personale autorizzativo degli spostamenti.

L’elevata misura degli interessi quale prova del reato d’usura

la Corte di Cassazione nella propria Sentenza n. 27427 dello scorso ottobre, allorchè è tornata ad occuparsi del reato d’usura ed in particolare dell’ipotesi aggravata di cui all’art. 644 comma 5 n. 3 c.p. (“se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno”).

Le conseguenze giuridiche dell’Infuencer Marketing

conseguenze giuridiche influencer marketing

Il fenomeno dell’influencer marketing consiste nella diffusione su blog, vlog e social network (come Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Snapchat, Myspace) di foto, video e commenti da parte di bloggers e influencer che mostrano sostegno o approvazione (endorsement) per determinati brand, generando un effetto pubblicitario.

Il rapporto tra diritto d’autore e l’intelligenza artificiale

Diritto autore intelligenza artificiale

Quando parliamo di diritto d’autore parliamo della protezione e dei diritti riconosciuti all’autore di un’opera d’intelletto. Il diritto d’autore è un tipo di proprietà intellettuale che conferisce al proprietario il diritto esclusivo di eseguire copie di un’opera creativa, di solito per un periodo di tempo limitato. Il lavoro creativo può essere in una forma letteraria, artistica, educativa o musicale. Il diritto d’autore ha lo scopo di proteggere l’espressione originale di un’idea sotto forma di opera creativa, ma non l’idea stessa. D’altra parte, grazie allo sviluppo della scienza e della tecnologia abbiamo intelligenze artificiali che vanno ben oltre le aspettative. Ma come funziona l’IA? L’intelligenza artificiale consente alle macchine di imparare dall’esperienza, adattarsi alle nuove informazioni ricevute e svolgere compiti come quelli di un uomo. La maggior parte degli esempi di intelligenza artificiale di cui sentiamo parlare oggi si basa principalmente sull’apprendimento profondo e sull’elaborazione del linguaggio naturale (i c.d. machine learning and deep learning). Utilizzando queste tecnologie, i computer possono imparare a eseguire attività specifiche elaborando grandi quantità di dati e riconoscendo modelli. Basandosi su queste informazioni, è possibile per la IA creare un’opera che possa essere protetta dal diritto d’autore? Per dare un esempio pratico di ciò possiamo iniziare analizzando qualcosa che è accaduto lo scorso anno. A New York un ritratto è stato venduto per 432.000 dollari, fatto sta che questo ritratto è stato realizzato da una IA. Questo lavoro è stato realizzato inserendo nell’IA circa quindicimila ritratti, indi per cui il lavoro è stato completamente svolto dall’intelligenza artificiale. Ora partendo da questo, possiamo pensare che l’unico autore sia l’IA? La normativa italiana, pur non stabilendo una chiara definizione di “autore”, contiene alcune disposizioni che fanno risalire tale qualifica solo agli esseri umani. Ai sensi dell’articolo 6 della legge sul diritto d’autore, infatti, ” Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale” ed inoltre, l’art. 8, ” È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d’uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell’opera stessa”. Anche la direttiva comunitaria sul diritto d’autore nella società dell’informazione prevede che l’originalità sia legata alla creazione dell’intelletto umano, e stabilisce che la tutela del diritto d’autore aiuta il progresso della cultura umana, poiché “aiuta a garantire il mantenimento e lo sviluppo della l’interesse di autori, artisti, produttori, consumatori, cultura, industria e pubblico in generale “. La giurisprudenza dell’Unione Europea sembrerebbe escludere che la proprietà di un’opera possa essere attribuita a una macchina o ad un sistema basato sull’Intelligenza Artificiale. Sia la direttiva sul software che la direttiva sulle banche dati definiscono, infatti, l’autore di un programma per computer o di una banca dati come “la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che ha creato il programma o, se la legge degli Stati membri lo consente, la persona giuridica designata da quella legge come titolare del diritto. “Ciò è stato ribadito dalla direttiva sul diritto d’autore del 2001 e dalla direttiva sulla durata di protezione del diritto d’autore del 2006; inoltre, questa definizione è stata confermata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Queste definizioni non lasciano dubbi sull’impossibilità di riconoscere una macchina come l’autore di un’opera. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che l’oggetto del diritto d’autore è garantire la tutela dei diritti morali ed economici dei propri titolari. Sebbene la Corte di giustizia si riferisca ai “legittimati” piuttosto che alle persone fisiche, il fatto che i diritti morali ed economici siano nominati contemporaneamente suggerisce che lo scopo principale del diritto d’autore è proteggere gli autori e i loro interessi e quindi le macchine non sono tra quelle legittimate. C’è solo un Paese che prende espressamente in considerazione la possibilità che un’opera di natura intellettuale sia il risultato dell’attività creativa di un computer ed è Regno Unito, in cui il Copyright Designs and Patent Act del 1988 prevede che la titolarità dei diritti intellettuali di un’opera creata da una macchina e del soggetto che ha effettuato le configurazioni necessarie affinché la macchina potesse generare l’opera. È probabile che la situazione si risolva non appena la Commissione europea si pronuncerà sulla faccenda stante la richiesta del Parlamento europeo. Una delle idee che stanno emergendo è quella di creare un nuovo soggetto giuridico cui riconoscere la protezione del diritto d’autore: il soggetto elettronico. Questa soluzione collide, con il sistema italiano poiché la legge italiana prevede protezione solo per il lavoro realizzato da un essere umano giacché il diritto d’autore è la protezione data per un’opera intellettuale. Possiamo affermare diversamente che, anche se questo lavoro è realizzato da un I.A. è anche un lavoro intellettuale poiché il risultato ottenuto dall’AI potrebbe andare oltre le aspettative intellettuali del programmatore e può produrre un lavoro che è completamente nuovo rispetto alle informazioni che la IA riceve dal programmatore. D’altra parte, è facile rispondere che il diritto d’autore è caratterizzato da aspetti personali e patrimoniali. Anche ammettendo che l’IA sia l’autore di un’opera è abbastanza difficile riconoscergli tutti i diritti economici legati al diritto d’autore. Ma c’è anche un’altra questione legata alla responsabilità per plagio, è impossibile immaginare un giudizio in cui una macchina è chiamata a rispondere. Nel silenzio del Parlamento sul punto dedicato alla proprietà intellettuale, possiamo immaginare che lo stesso venga attribuito a chi ne sfrutta il creato, che deve avere cura di verificare che quest’ultimo non leda i diritti di terzi. Quali sono allora le possibili idee per una futura legge? Possiamo ad esempio riconoscere l’IA come autore dell’opera dandogli solo la prospettiva personale della protezione data dal diritto d’autore, riconoscendolo semplicemente come l’autore dell’opera, ma non possiamo riconoscere il diritto economico poiché l’AI ha nessuna capacità giuridica di esercitare tali diritti e il programmatore dell’AI sarà l’unico che potrà esercitare tali diritti. Il problema più grande di questo approccio è che il diritto d’autore è fatto per riconoscere la protezione solo all’essere umano e non alla macchina. Un’altra soluzione potrebbe essere quella di identificare i lavori